Lo statuto
Art. 1
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E' costituita l'Associazione culturale denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE METROPOL”, libera Associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
L'Associazione ha sede nel Comune di Villafranca di Verona (VR).
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, senza modifiche statutarie, fatta salva la comunicazione agli Enti preposti.
Art. 2
L'Associazione ha fini di solidarietà sociale e persegue i seguenti scopi:
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promuove la cultura in tutte le sue forme, in particolare attraverso il cinema, sia in ambito filmico che documentaristico;
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promuove la conoscenza del cinema in tutti i suoi aspetti storici, tecnici, di genere, studi e ricerche su documenti filmici di storia e vissuto locale;
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promuove la cultura attraverso il cinema, anche in campo didattico;
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promuove le iniziative della sala polifunzionale di Villafranca di Verona, sia in sala che all’esterno o in modo itinerante (cinema d'estate);
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promuove il rilancio del cinema in senso ampio come momento di socializzazione e sviluppo di senso di appartenenza della Comunità intesa sia come comprensorio villafranchese sia, in senso assai più ampio, di tutte le persone che, attraverso il cinema, vogliano sviluppare un legame di Comunità quali “cittadini del mondo” inclusi naturalmente anche i cittadini stranieri;
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promuove eventi culturali attraverso convegni, mostre, dibattiti e iniziative di informazione pubblica su determinati temi, nonché pubblicizza le iniziative del territorio con appositi spazi (di proiezione, fisici-bacheche, virtuali);
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promuove ogni sinergia in stretta collaborazione con tutte le realtà istituzionali e culturali, apportando ulteriore visibilità alle altre iniziative che promuovano le stesse finalità e a favore del territorio;
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promuove il dialogo con tutte le altre associazioni culturali, Enti pubblici e privati e istituzioni sia per iniziative congiunte, sia per integrare di contenuti le proprie e le altrui iniziative.
Art. 3
L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra le quali:
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la conoscenza del cinema attraverso la proiezione di rassegne cinematografiche a tema, l’organizzazione di cineforum, l’integrazione dell’opera filmica attraverso specifiche ricerche del materiale esistente ad essa relativa, la creazione di una biblioteca e videoteca specializzate;
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attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, rappresentazioni teatrali di ogni tipo, concerti, lezioni – corsi didattici perbambini e ragazzi, per giovani ed adulti, concorsi artistici;
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la massima diffusione a tutte le iniziative dell’Associazione, attraverso i normali canali di messaggistica, i siti internet, la posta elettronica e i sistemi Twitter, Facebook e simili, carta stampata, volantinaggio, affissioni in luoghi pubblici o presso attività commerciali;
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l’incontro pubblico con registi, sceneggiatori, attori, tecnici, produttori e ogni altro soggetto avente parte attiva nella realizzazione di film o documentari;
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la ricerca di tutto il materiale esistente sul territorio al fine di coinvolgere i residenti in un processo di rafforzamento delle proprie origini, tradizioni e storia usi e consuetudini locali, emergenze artistico-naturalistiche e monumentali, aspetti musicali,arte, musei e simili;
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attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute ed ogni altra iniziativa editoriale;
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promozione di convenzioni con le altre realtà esistenti.
Art. 4
L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, è apolitica ed apartitica.
I soci dell’Associazione si dividono in:
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soci ordinari: possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti, che condividono finalità e orientamento dell’Associazione. I soci sono tenuti al versamento del contributo associativo nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
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soci fondatori: sono coloro che hanno contribuito fattivamente alla costituzione dell’Associazione; sono soggetti alle regole dei soci ordinari;
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soci sostenitori: sono coloro che versano una quota associativa maggiore di quella ordinaria, in base a quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
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soci onorari: possono essere persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla vita dell'Associazione. Hanno carattere di partner permanenti e sono esonerati dal versamento di quote annuali. Essi non hanno diritto di voto.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, non sono soggetti a rivalutazione e non sono rimborsabili per nessun motivo.
Art. 5
L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.
Art. 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni con principio di gradualità: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Art. 7
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per le altre materie di competenza.
Art. 8
Il socio cessa di far parte dell’Associazione:
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per dimissioni: il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
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per mancato pagamento o rinnovo delle quote sociali così come stabilite dal Consiglio Direttivo;
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per esclusione: per decisione del Consiglio Direttivo a causa di violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) o qualora il Socio dimostri di non condividerele finalità dell’Associazione e/o risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa;
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per decesso: in tal caso la quota non è trasmissibile agli eredi e l’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota Associativa.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo le quote associative versate non verranno rimborsate e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
Art. 9
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
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dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
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dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
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da erogazioni, donazioni e lasciti.
I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'associazione sono costituiti:
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dalle quote associative;
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da eventuali altri contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
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dal ricavato derivante da manifestazioni, raccolte fondi ed altre attività organizzate dall'associazione;
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da contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche e/o private, di organismi internazionali;
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da rimborsi derivanti da convenzioni;
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da ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, saranno utilizzati in armonia con finalità statuarie dell'Associazione.
Art. 10
L’anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo annuale.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
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l’Assemblea dei Soci;
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il Consiglio Direttivo
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il Presidente
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il Collegio dei Probiviri
Art. 12
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota con esclusione dei soci onorari. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria,
ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi.
L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso la sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o con avviso effettuato sul sito web dell'Associazione o con mezzo, anche elettronico, che ne garantisca l’avvenuta ricezione.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede.
Art. 13
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri;
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approva il bilancio consuntivo;
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approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata oltre che dal Consiglio Direttivo, anche da tanti soci che rappresentino almeno il 20% degli aventi diritto.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci. Eventuali consiglieri dimissionari possono essere direttamente nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo purché il loro numero sia inferiore alla metà di tutti i consiglieri eletti. In caso contrario dovrà essere convocata entro 15 giorni nuova Assemblea ordinaria che provvederà a nominare un nuovo consiglio direttivo.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da:
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Un Presidente;
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Un Vicepresidente;
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Un Segretario;
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Un Tesoriere;
Nonché dai rimanenti Consiglieri che possono essere dotati di autonome deleghe funzionali.
Esso è convocato da:
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il presidente o dal vicepresidente in sua assenza;
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da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assegnate ad un’unica persona) fra i soggetti in precedenza nominati dall’assemblea;
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predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
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formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
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elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e dientrata relative al periodo di un anno;
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stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Art. 16
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione.
Conferisce ai consiglieri e ai soci deleghe ed eventuali procure speciali per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Presidente decade dall’incarico:
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per dimissioni;
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per decesso;
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a seguito di una mozione di sfiducia, per giusta causa, proposta ed approvata da almeno 3/4 dei consiglieri in carica.
La mozione di sfiducia nei riguardi del Presidente potrà essere presentata, per giusta causa, anche da tanti soci che rappresentino almeno il 20% degli aventi diritto.
Il Presidente decade automaticamente in caso di dimissioni del Consiglio Direttivo.
Art 17
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'assemblea. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e il Presidente. Decide, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione o di esclusione soci dall’Associazione.
Art. 18
In caso di scioglimento dell'associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità.
Art. 19
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate con le modalità previste dal regolamento, che ne fissa i criteri e ne determina i limiti e, dove previsto, le preventive autorizzazioni.
Art. 20
L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni aventi analoghe finalità, sia locali che nazionali, nonché a circuiti culturali, circoli cinematografici e associazioni legate al settore culturale e cinematografico nonché ad associazioni per la distribuzione di film, documentari, materiale ad essi legato.
Potrà inoltre stipulare convenzioni con Enti, associazioni e istituzioni di ogni tipo, convenzioni finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti.
Al solo fine di conseguire i suoi scopi potrà compiere negozi giuridici per l’acquisizione di beni mobili, immobili e mobili registrati, che costituiranno patrimonio dell’associazione; aprire conti correnti e stipulare mutui, finanziamenti e simili e
predisporre domande di contributo riferite alla propria attività ed ai propri scopi.
I contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione, e pertanto i singoli associati non possono chiederne la divisione, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.
Quanto versato dagli associati a titolo di quota, di liberalità o di sovvenzione, rimane comunque acquisito al patrimonio dell’Associazione.
Art 21
Per meglio definire in dettaglio il funzionamento dell’Associazione, è facoltà emanare regolamenti, da esporre nelle bacheche virtuali e presso la sede. Essi impegnano tutti i soci senza distinzione.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.